STATUTO COORDINAMENTO NAZIONALE DEI GIOVANI ARCHITETTI ITALIANI - GI.ARCH.
Art. 1 – Denominazione
Le Associazioni di Giovani Architetti Italiane, i Comitati o le Consulte o le Commissioni degli Ordini degli Architetti Provinciali Italiani, o altre entità aventi le finalità di cui all’art. 2, presenti sul territorio italiano aderiscono al ”Coordinamento Nazionale dei Giovani Architetti Italiani” per promuovere e difendere l'immagine ed il valore della professione dell'Architetto attraverso azioni e attività comuni. Il Coordinamento dei Giovani architetti italiani per brevità verrà anche denominato “GiArch”. Ogni Aderente al “Coordinamento Nazionale dei Giovani Architetti Italiani” si impegna a rispettarne regole, obiettivi e principi di questo statuto. (vedi allegato B)
Art. 2 – Finalità
Il Coordinamento Nazionale dei Giovani Architetti d'Italia è apartitico, indipendente e non ha fini di lucro. Ha l'obiettivo di consentire ai Giovani Architetti, attraverso il Coordinamento di Associazioni, Comitati, Consulte e Commissioni Giovani, di esprimersi sulle problematiche di categoria, su temi culturali e professionali, nonché di promuovere la valorizzazione dell'immagine e della professionalità del giovane architetto, nel rapporto con le Istituzioni, la committenza e la collettività. Il GiArch intende inoltre sensibilizzare la collettività sul ruolo sociale dell'architettura e dell'urbanistica, per il quale è fondamentale favorire adeguato riconoscimento alla figura professionale dell'architetto, inteso non solamente come "tecnico" ma anche come attore indispensabile per governare i processi complessi della trasformazione del territorio e dello sviluppo sostenibile. Il GiArch ha anche lo scopo di coordinare, promuovere e potenziare sul piano nazionale le attività poste in essere dalle singole associate, con riguardo alla sua funzione di rappresentanza sociale e di categoria, nonché di tutelare gli interessi morali e professionali della stessa, anche promuovendo se necessario, azioni ed iniziative presso le amministrazioni e le autorità competenti.
Si propone inoltre di favorire l'avviamento dei Giovani Architetti alla vita professionale; di promuovere lo studio di temi e la risoluzione di problemi oggetto della professione o di interesse della categoria, di favorire tra i Giovani Architetti legami di amicizia, collaborazione e solidarietà.
Il GiArch può, per il conseguimento delle proprie finalità, provvedere alla realizzazione di pubblicazioni, aderire ad iniziative aventi scopi analoghi ai propri anche in ambito internazionale, partecipare a raggruppamenti di associazioni di categoria anche di professioni diverse.
Art. 3 - Risorse economiche e patrimoniali
Il GiArch disporrà delle risorse economiche, logistiche ed umane che i singoli Aderenti metteranno a disposizione secondo le proprie possibilità, al fine del raggiungimento di obiettivi specifici. Non è previsto il versamento di quote associative.
Art. 4 – Aderenti
Possono far parte del GiArch le Associazioni dei Giovani Architetti, i Comitati o le Consulte o le Commissioni degli Ordini degli Architetti Provinciali Italiani, o altre entità con analoghe finalità, purché composte nella loro maggioranza da architetti regolarmente iscritti ad un Albo Provinciale Italiano o a un organizzazione professionale estera che non abbiano superato i quarantacinque anni. Per poter aderire al GiArch i Comitati, le Commissioni e le Consulte dovranno avere il Nulla Osta degli Ordini Provinciali degli Architetti a cui appartengono.
E' normalmente ammessa la presenza di una sola associazione per ogni Provincia. Nel caso vi sia una richiesta di adesione in una Provincia dove ha già sede un Aderente l’adesione deliberata dal Consiglio Direttivo andrà successivamente ratificata dall’Assemblea Nazionale.
Le future sottoscrizioni del presente regolamento saranno subordinate alla presentazione al Segretario Nazionale degli statuti o delle scritture private istitutive a titolo probatorio dell'esistenza associativa, all’elenco degli iscritti da cui si evinca anche la maggioranza di aderenti iscritti agli albi professionali. Il Segretario verificherà la congruità delle richieste di adesione al presente statuto. A seguito di suo riscontro positivo la richiesta di adesione verrà portata avanti al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo valuta la documentazione presentata e delibera a maggioranza l’adesione di un nuovo Aderente.
Art. 5 - Organi Direzionali
Il GiArch è organizzato attraverso l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Direttivo e il Coordinatore Nazionale. L'Assemblea Nazionale è costituita da 1 (uno) Delegato per ogni Aderente al GiArch, così come definito all'art.4. Ogni associazione ha un delegato supplente che sostituisce il proprio delegato quando di necessità.
Il Consiglio Direttivo di ogni associazione deve eleggere i due delegati (un delegato ed un sostituto) ed inviare il verbale di Consiglio Direttivo GiArch con l’assegnazione delle nomine al Segretario Nazionale entro 30 gg daIle stesse. Il Segretario comunica tempestivamente a tutti i delegati ed al Consiglio Direttivo le nuove nomine. Le nuove nomine devono arrivare, in caso di indizione di Assemblea Elettiva, entro i 30 giorni dalla Convocazione dell’Assemblea se il delegato od il sostituto si vogliono candidare al Consiglio Direttivo. Nel caso in cui decada la nomina di un membro del Consiglio Direttivo GiArch, si procede all’assegnazione di un nuovo consigliere come sancito dall’art. 7 del presente Statuto. L'Assemblea Nazionale ha funzioni di programmazione e controllo del GiArch.
Il consiglio direttivo è composto da 5 (cinque) Consiglieri Nazionali.
Art. 6 - Assemblea Nazionale
L'Assemblea Nazionale è composta da 1 (uno) Delegato per ogni Aderente al GiArch come definiti all’art. 4.
Ogni Aderente sceglie il proprio Delegato e la durata del suo mandato in modo autonomo e senza indicazioni o vincoli da parte del GiArch.
Le votazioni dell’Assemblea si svolgono in forma palese per alzata di mano. Ogni Aderente ha diritto ad un unico voto, espresso dal suo Delegato o, se questi assente, dal Delegato Sostituto. Nel caso di assenza del Delegato e del Sostituto, iI delegati posso nominare in loro sostituzione in Assemblea o un membro interno alla loro associazione o un rappresentante di altra associazione. E’ valido lo strumento della delega per l’Assemblea Nazionale, a condizione che ogni rappresentante all’Assemblea non ne abbia più di una delega e che sia effettuata per iscritto. La delega sarà da esibire e lasciare al Segretario designato dall’Assemblea prima della votazione, pena nullità della stessa. Possono altresì presenziare alle Assemblee, senza diritto di voto, tutti gli iscritti alle Associazioni, Comitati, Consulte e Commissioni.
L'Assemblea Nazionale viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno 1 volta l'anno; può altresì essere convocata su iniziativa del Coordinatore Nazionale o del Consiglio Direttivo ed a seguito di richiesta motivata sottoscritta dai Presidenti o dei delegati di almeno un terzo delle Associazioni, Comitati, Consulte e le Commissioni Giovani aderenti. In quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo dovrà provvedere a convocare l'Assemblea entro 2 mesi dalla data richiesta. L'Assemblea Nazionale può venir convocata direttamente su iniziativa dalla metà più 1 (uno) dei Delegati dalle Associazioni Aderenti al GiArch. Essa deve essere convocata a mezzo fax o mail indirizzati agli Aderenti al GiArch come definiti all'art.4, almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione e nella lettera di convocazione dovranno essere indicati la data, il luogo e l'ordine del giorno e l’elenco degli Aderenti aggiornato.
L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Coordinatore Nazionale o in caso di assenza o impedimento dal componente dell'Assemblea più anziano, o designato dalla stessa Assemblea. Il Coordinatore Nazionale nomina un Segretario verbalizzante ed entrambi sottoscrivono il verbale dell'Assemblea. L'Assemblea Nazionale è validamente costituita, in unica convocazione, qualunque sia il numero dei Delegati aventi diritto al voto presenti fisicamente. Essa delibera a maggioranza . All'Assemblea Nazionale sono affidati i seguenti compiti: programmare e approvare a maggioranza tutte le attività svolte dal GiArch, verificare la congruenza dell’operato del Consiglio Direttivo, modificare lo Statuto, approvare o modificare regolamenti interni, ratificare l’adesione, già deliberata dal Consiglio Direttivo, di un Aderente appartenente ad una Provincia ove sia ubicato già un altro Aderente (n7), l’esclusione di un Aderente dal GiArch. Per le modifiche dello Statuto, modifiche regolamentari e per l’esclusione di Aderenti (n9) è necessaria la presenza della maggioranza qualificata (la metà più uno) dei Delegati e tali deliberazioni assembleari possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei Delegati degli Aderenti durante lo svolgimento dell’Assemblea.
Art. 7 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri delle associazioni aderenti al GIARCH nominati a rotazione come da estrazione avvenuta all’assemblea nazionale di Verona (13 luglio 2013 vedi allegato A), che non abbiano compiuto il 38° anno di età, che siano iscritti all’albo nazionale e che siano stati nominati quali referenti dalle singole associazioni. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni e gestisce al suo interno ruoli e cariche. Al Consiglio Direttivo sono affidati i seguenti compiti: programmazione e gestione operativa del GiArch, redazione di regolamenti e disciplinari necessari al Coordinamento, valutazione ed approvazione delle richieste di adesione al GiArch da parte di nuovi Aderenti in conformità di quanto previsto dall'art.4. Il Consiglio Direttivo tiene l'elenco degli Aderenti e lo trasmette aggiornato via mail a tutti gli Aderenti stessi, delibera la concessione di patrocini, gestisce l'operatività e la funzionalità del network GiArch, gestisce la comunicazione, promuove l'immagine GiArch, è delegato ai rapporti con le altre Associazioni e altri Organismi Nazionali e Internazionali, oltre a compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento dell'oggetto associativo ed alla esecuzione delle delibere assembleari. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte all'anno nel luogo stabilito seguendo un principio di rotazione sul territorio nazionale. Il Coordinatore Nazionale ha la rappresentanza del Consiglio Direttivo e ne presiede le riunioni. In caso di assenza del Coordinatore presiede il vice Coordinatore. Nel caso in cui entrambi fossero assenti il Consiglio sarà presieduto dal Consigliere più giovane. Il Segretario od un suo sostituto verbalizza l'incontro. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se vi partecipano la maggioranza dei 5 Consiglieri Nazionali e se sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità il voto del Coordinatore Nazionale sarà vincolante. Il Vice-Coordinatore coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di Sua assenza o impedimento. Il Segretario effettua la verifica dei poteri per l'esercizio dell'elettorato attivo, raccoglie delibere e verbali, verifica la documentazione di nuove richieste d'ingresso e tiene l'elenco degli Aderenti. E' prevista la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo da parte dei 5 Consiglieri Nazionali anche collegati per teleconferenza, a condizione che: - siano presenti fisicamente nel luogo e nel momento indicato nella convocazione almeno 3 Consiglieri Nazionali; - tutti i partecipanti per teleconferenza possano essere riconosciuti da parte del Consigliere Verbalizzante presente fisicamente nel Luogo e nel momento indicati nella convocazione; - il Coordinatore Nazionale o il Vice Coordinatore, se questo lo sostituisce, anche se collegato in teleconferenza, possa regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; - il Consigliere Verbalizzante possa percepire adeguatamente gli eventi assembleari; - ai partecipanti per teleconferenza sia consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella discussione delle materie all'ordine del giorno nonché in tempo reale ricevere e visionare in copia e discutere la documentazione relativa. - quanto votato dai Consiglieri Nazionali collegati in teleconferenza dovrà essere da loro sottoscritto mezzo mail entro 5 giorni dalla data in cui si è tenuto il Consiglio Direttivo
Art. 8 – Legale rappresentante e sede
Il legale rappresentante del Giarch è il Coordinatore Nazionale. Il “Coordinamento Nazionale dei Giovani Architetti Italiani”, avrà sede quindi presso i locali dell'Aderente che annovera tra i propri soci il Coordinatore Nazionale. L'ubicazione della sede potrà essere comunque essere variata anche dal Consiglio Direttivo del GiArch.
Art. 9 – Rinvio alle norme di legge
Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.
leggi la versione originale in pdf
allegato A - verbale assemblea Verona 13.07.2013
allegato B - manifesto assemblea Verona 13.07.2013
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