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è aggiornato al 27.06.2008

STATUTO COORDINAMENTO NAZIONALE DEI GIOVANI ARCHITETTI ITALIANI - GI.ARCH.

Art. 1 - Oggetto

Le Associazioni di Giovani Architetti, i Comitati, le Consulte e le Commissioni presenti sul territorio italiano di cui all'elenco seguente intendono promuovere e difendere l'immagine ed il valore della professione dell'Architetto attraverso azioni e attività comuni e a tal fine intendono fondare e promuovere attraverso il presente documento un Coordinamento Nazionale che si articola nelle forme di seguito descritte.
Ogni Associazione, Comitato, Consulta Gruppo o Commissione Giovani firmataria del presente documento è parte integrante ed effettiva del Coordinamento con pari diritti e si impegna a rispettarne regole, obiettivi e principi.

Il Coordinamento Nazionale delle Associazioni, Comitati, Consulte, Commissioni di Giovani Architetti, d'ora in avanti chiamato "Coordinamento Italiano Giovani Architetti" d'ora in poi chiamato "GiArch", avrà sede presso i locali dell'Associazione o Comitato, Consulta, Commissione, che annovera tra i propri soci il Coordinatore Nazionale.

L'ubicazione della sede potrà essere variata anche con semplice delibera del Consiglio Direttivo.


Art. 2 - Finalità

Il Coordinamento Nazionale dei Giovani Architetti d'Italia è apartitico, indipendente e non ha fini di lucro. Ha l'obiettivo di consentire ai Giovani Architetti, attraverso il Coordinamento di Associazioni, Comitati, Consulte e Commissioni Giovani, di esprimersi sulle problematiche di categoria, su temi culturali e professionali, nonché di promuovere la valorizzazione dell'immagine e della professionalità del giovane architetto, nel rapporto con le Istituzioni, la committenza e la collettività.

Il GiArch intende inoltre sensibilizzare la collettività sul ruolo sociale dell'architettura e dell'urbanistica, per il quale è fondamentale favorire adeguato riconoscimento alla figura professionale dell'architetto, inteso non solamente come "tecnico" ma anche come attore indispensabile per governare i processi complessi della trasformazione del territorio e dello sviluppo sostenibile.

Il Coordinamento Nazionale ha anche lo scopo di coordinare, promuovere e potenziare sul piano nazionale le attività poste in essere dalle singole associate, con riguardo alla sua funzione di rappresentanza sociale e di categoria, nonché di tutelare gli interessi morali e professionali della stessa, anche promuovendo se necessario, azioni ed iniziative presso le amministrazioni e le autorità competenti.

Si propone inoltre di favorire l'avviamento dei Giovani Architetti alla vita professionale; di promuovere lo studio di temi e la risoluzione di problemi oggetto della professione o di interesse della categoria, di favorire tra i Giovani Architetti legami di amicizia, collaborazione e solidarietà.
Il Coordinamento Nazionale può, per il conseguimento delle proprie finalità, provvedere alla realizzazione di pubblicazioni, aderire ad iniziative aventi scopi analoghi ai propri anche in ambito internazionale, partecipare a raggruppamenti di associazioni di categoria anche di professioni diverse.


Art. 3 - Risorse economiche e patrimoniali

Il Coordinamento Nazionale nella fase iniziale disporrà delle risorse economiche, logistiche ed umane che le singole Associazioni, Comitati, Consulte e le Commissioni metteranno a disposizione secondo le proprie possibilità, al fine del raggiungimento degli obiettivi. Non è previsto il versamento di quote associative. Il Coordinamento potrà autofinanziarsi con le seguenti modalità: contribuzioni volontarie e straordinarie, finanziamenti di varia natura effettuati da Pubbliche Amministrazioni, Enti locali e sovranazionali, Istituti di Credito ed altri Enti in genere, lasciti e donazioni, aziende e società private, proventi derivanti da attività culturali, tecniche, editoriali, formative e didattiche, promosse dall'Associazione, proventi e royalties derivanti dalla cessione temporanea del logo, o dell'immagine del Coordinamento o dal loro sfruttamento, proventi derivanti dalla gestione di siti, portali ed altri servizi informatici e telematici, proventi derivanti dalle altre attività promosse dal coordinamento. Verranno forniti eventuali rimborsi spese a favore degli organi direzionali secondo la disponibilità dei fondi.


Art. 4 - Aderenti

Possono far parte del Coordinamento Nazionale le Associazioni dei Giovani Architetti, Comitati, Consulte e le Commissioni Giovani interne od esterne ai singoli Ordini Provinciali, purché composte nella loro maggioranza da architetti regolarmente iscritti ad un Albo nazionale o estero che non abbiano superato i quarantacinque anni.


Art. 5 - Organi Direzionali

Il Coordinamento Nazionale è organizzato attraverso l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Direttivo ed il Coordinatore Nazionale.

Alle cariche elettive del Coordinamento Nazionale sono eleggibili i rappresentanti delle Associazioni, dei Comitati, delle Consulte e delle Commissioni aderenti, che non abbiano compiuto i quarantacinque anni alla data dell'assemblea elettiva e che siano iscritti ad un Albo Nazionale.

Le candidature per le cariche elettive dovranno essere depositate a mezzo fax o email presso la sede del Coordinamento Nazionale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettiva.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ed è composto da 9 (nove) membri compreso il Coordinatore Nazionale, di cui al massimo 4 (quattro) e non meno di 1 (uno) scelti tra i rappresentanti delle Associazioni, Consulte, Comitati o Commissioni aderenti.

Il Consiglio Direttivo designa nel proprio ambito e per alzata di mano le singole cariche.

Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni, la carica del Consigliere Nazionale non potrà essere assunta per più di due mandati consecutivi. Ai fini del computo si considera mandato l'esercizio della carica per un periodo di tempo superiore alla metà della durata prevista del presente Regolamento.


Art. 6 - Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è composta da ogni Associazione, Comitato, Consulta e le Commissioni Giovani associata al Coordinamento. Essa deve essere convocata dal Consiglio Direttivo a mezzo fax o e-mail almeno trenta giorni prima della riunione e nella lettera di convocazione dovranno essere indicati la data, il luogo e l'ordine del giorno.

L'Assemblea Nazionale viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno 1 volta l'anno; può altresì essere convocata su iniziativa del Coordinatore Nazionale o del Consiglio Direttivo ed a seguito di richiesta motivata sottoscritta dai Presidenti di almeno un terzo delle Associazioni, Comitati, Consulte e le Commissioni Giovani aderenti.
In quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo dovrà provvedere a convocare l'Assemblea entro 2 mesi dalla data richiesta.

L'Assemblea Nazionale ha come compiti quello di indicare le linee guida delle attività annuali e rettifica degli atti e delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea inoltre procede alla rettifica dell'ammissione ed alla esclusione di Associazioni e Commissioni su indicazione del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal Coordinatore Nazionale o in caso di assenza o impedimento dal componente dell'Assemblea più anziano, o designato dalla stessa Assemblea. Il Coordinatore Nazionale nomina un Segretario verbalizzante ed entrambi sottoscrivono il verbale dell'Assemblea.

L'Assemblea Nazionale è validamente costituita, in unica convocazione, qualunque sia il numero delle Associazioni, Comitati, Consulte e le Commissioni aventi diritto al voto presenti fisicamente o in videoconferenza. Essa delibera a maggioranza sempre conteggiando i voti degli aventi diritto di persona e per delega.

Ogni rappresentante di Associazione, Commissione, Consulta, Comitato può ricevere una sola delega.

Per le Modifiche regolamentari è necessaria la presenza della maggioranza qualificata delle Associazioni, Comitati, Consulte e Commissioni secondo il punto precedente.

Tali modifiche possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 delle Associazioni, Comitati, Consulte e le Commissioni Giovani facenti parte del Coordinamento Nazionale.

L'Assemblea Nazionale elettiva è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto presenti fisicamente o per delega. Essa elegge i membri del Consiglio Direttivo, con il meccanismo di 1 voto per ogni Associazione, Comitato, Consulte e le Commissioni Giovani.

Ogni Associazione, Comitato, Consulta, Commissione, partecipa e vota in Assemblea con il proprio Rappresentante allo scopo delegato.

Possono altresì presenziare alle Assemblee, senza diritto di voto, tutti gli iscritti alle Associazioni, Comitato, Consulta e le Commissioni.


Art. 7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto con le modalità previste dall'articolo n. 5.

I componenti restano in carica anche in caso di compimento del quarantacinquesimo anno di età sino alla scadenza del loro mandato.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte all'anno nel luogo stabilito con il principio della rotazione delle macroaree, promuove le attività del Coordinamento Nazionale in conformità alle decisioni dell'assemblea, istituisce le commissioni di studio e compie tutti gli atti necessari al raggiungimento dell'oggetto associativo e alla esecuzione delle delibere assembleari. E' delegato ai rapporti con le Associazioni e Commissioni, tiene il libro delle Associazioni e Commissioni associate al Coordinamento Nazionale.

Il Consiglio Direttivo designa al proprio interno un Vice-Coordinatore Nazionale ed un Segretario.

Il Coordinatore Nazionale ha la rappresentanza del Coordinamento Nazionale e ne presiede le riunioni.

Il Consiglio Direttivo nomina ad ogni riunione un Consigliere per verbalizzare l'incontro.

Le decisioni del Consiglio Direttivo verranno prese a maggioranza: in caso di parità il voto del Coordinatore Nazionale sarà vincolante.

Il Vice-Coordinatore coadiuva il Coordinatore; lo sostituisce in caso di assenza o impedimento con l'obbligo di riferire alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

Il Segretario effettua la verifica dei poteri per l'esercizio dell'elettorato attivo, raccoglie delibere e verbali, nonché l'elenco degli iscritti. E' responsabile del funzionamento del sistema di informazione e comunicazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se vi partecipano la maggioranza dei componenti e se sono prese a maggioranza semplice.

Per il componente del Consiglio Direttivo l'assenza non giustificata da particolari motivi per due riunioni del Consiglio ne comporta la decadenza.

Nell'ipotesi di decadenza di un proprio componente, come pure in quelle dimissioni e/o impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirlo mediante cooptazione, seguendo gli elenchi della votazione dell'ultima assemblea. Il sostituto resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere tenute anche in più luoghi collegati per teleconferenza anche tramite il protocollo VOIP.
a condizione che:
- di tutti i partecipanti per teleconferenza possano essere accertate dal Coordinatore Nazionale l'identità e la legittimazione;
- il Coordinatore nazionale possa regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- il verbalizzante possa percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- ai partecipanti per teleconferenza sia consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella discussione delle materie all'ordine del giorno nonché in tempo reale ricevere e visionare - anche in copia - e discutere la documentazione relativa. In tal caso il Consiglio Direttivo e l'Assemblea s'intendono riuniti nel luogo in cui si trova il Coordinatore Nazionale, luogo che deve coincidere con quello indicato nell'avviso di convocazione;
- il segretario verbalizzante dell'incontro dovrà essere fisicamente presente con il Coordinatore Nazionale;
- quanto votato dai membri del Consiglio nel caso di teleconferenza dovrà essere sottoscritto mezzo telefax alla fine della riunione;
- in tutti i luoghi collegati sarà predisposto un foglio presenze da sottoscriversi dai partecipanti.


Art. 8 - Ammissione delle Associazioni, Comitati, Consulte e Commissioni

E' ammessa la presenza di una sola associazione per ogni Provincia.
Le future sottoscrizioni del presente regolamento saranno subordinate alla presentazione degli statuti o delle scritture private istitutive a titolo probatorio dell'esistenza associativa, ed al parere favorevole della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.
Le Commissioni giovani e le Consulte dovranno avere il Nulla Osta degli Ordini di appartenenza per far parte di questo coordinamento.


Art. 9 - Norme Transitorie

Dalla stipula dello Statuto si creerà un Consiglio Direttivo provvisorio composto da un membro per ogni rappresentanza che ha aderito al presente atto.
Entro un anno il Coordinamento Nazionale provvisorio convocherà l'Assemblea che eleggerà il Consiglio Direttivo secondo l'Art. 7 del presente Statuto.
Tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento potrà implicare successive modifiche ed integrazioni allo stesso.
E' sempre valido lo strumento della delega, a condizione che ogni rappresentante non ne abbia più di due. E' valido lo strumento della videoconferenza secondo le indicazioni di cui all'Art. 7 anche tramite protocollo VOIP.

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